Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

Regolamento

di applicazione della Legge cantonale sulla pesca

e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

(del 15 ottobre 1996)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate:

-      la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996;

-      la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 e l’ordinanza di applicazione del 24 novembre 1993;[1]

decreta:

TITOLO I

Norme generali

 

Competenze

Art. 1        1L'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito Ufficio) applica direttamente la legislazione federale e cantonale sulla pesca.

2Restano riservate le competenze espressamente attribuite ad altre unità amministrative.

 

TITOLO II

Esercizio della pesca

 

Zona e periodi di pesca[2]

Art. 2[3]       La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi:

a)    Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

       secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

b)    In tutti i laghi e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri d’altitudine e in tutti i corsi d’acqua, ad eccezione degli affluenti dei laghi e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri:

       dal 15 marzo al 30 settembre. Per i detentori di patenti di tipo T1 solo dal 1° aprile.

c)    Nei laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di quota, nonché nei loro affluenti:

       dal 1° giugno al 30 settembre. Per i detentori di patenti di tipo T1 solo dal 15 giugno.

       La cattura di pesci da esca nei laghetti e bacini alpini, con la bottiglia o l’apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del 31 maggio.

 

Limitazioni di pesca

Art. 3[4]       1La pesca di fondo, con moschette o con camole naturali o artificiali, è vietata dal 15 marzo al 31 maggio nei seguenti tratti di fiume:

a)    Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Baròugia a valle del ponte FFS a sud di Giornico.[5]

b)    Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione);

c)    Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni;

d)    Maggia: dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.

Temolo[6]

2Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo con moschette o con camole naturali o artificiali è permessa dal 1° giugno al 30 settembre, limitatamente a tre fili laterali.

3…[7]

 

Orari di pesca

Art. 4[8]       1La pesca è autorizzata durante gli orari seguenti:

dalle ore 06.00 alle 19.00 nel mese di marzo;

dalle ore 05.00 alle 20.00 nel mese di aprile;

dalle ore 04.00 alle 21.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio;

dalle ore 04.30 alle 20.30 nel mese di agosto;

dalle ore 05.30 alle 19.00 nel mese di settembre.[9]

2Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, d'inizio e termine di pesca, sono posticipati di un'ora.

3Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

gli orari di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

 

Attrezzi di cattura permessi

Art. 5        1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

gli attrezzi di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

2Le patenti di tipo P1 danno diritto all’uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2; mentre le patenti di tipo P2 danno diritto all’uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2, fatta eccezione -per le reti volanti.[i]

3La patente di categoria D1 dà diritto all’uso dei seguenti attrezzi:

–     canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali in tutte le acque;

–     molagna, tirlindana, cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.[10]

4La patente di categoria D2 da diritto all’uso della canna con o senza mulinello, munita di esche naturali o artificiali, del bilancino, della bottiglia e della nassetta per pesci da esca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio.[11]

5La patente di tipo T1 da diritto all’uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D1.[12]

6La patente di tipo T2 da diritto all’uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D2.[13]

7È pemesso l’uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato.[14]

8…[15]

 

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[16]      1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al presente Regolamento.

2Nelle altre acque è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è vietato:

a)    il congiungimento delle lenze fra due canne;

b)    usare o portare con sé larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce naturali e artificiali;

c)    la pasturazione dei pesci con prodotti naturali e artificiali;

d)    l’uso contemporaneo di più di una canna;

e)    l’uso di una lenza con più di cinque fili laterali;

f)     l’uso di ami più piccoli del numero sette per la pesca con esche naturali;

g)    usare ami con più punte (ancoretta) fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e cucchiaino;

h)    usare ami muniti di ardiglione (ritegno), fatta eccezione per i laghi alpini e bacini vari indicati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica nei quali è consentito l’ardiglione per le esche artificiali e per il pesciolino;[17]

i)     usare l’attrezzo denominato “cane”, eccezion fatta per i laghi alpini a contare dal 1° luglio;

l)     la formazione di buche nelle superfici ghiacciate;

m)   l’uso di apparecchi per l’individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;

n)    lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;

o)    stare lungo la riva dei corsi d’acqua e dei laghi con canna montata durante l’orario di pesca proibito;

p)    tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;

q)    usare attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;[18]

r)     praticare la pesca subacquea;

s)    catturare pesci con le mani.

t)     usare quale esca il pesciolino vivo nei corsi d’acqua.[19]

 

Cattura di esche

Art. 7        1Per la cattura di pesci da esca, oltre la canna, è consentito l’uso di una bottiglia o di una nassetta per pescatore, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio, dove è consentito l’uso di due bottiglie o nassette.[20]

2La cattura delle esche è consentita durante gli orari previsti all'art. 4 del presente regolamento.

3Le catture devono limitarsi allo stretto necessario. L’Ufficio può autorizzare i titolari di negozi di pesca a catturare pesci vivi da esca a scopo di vendita. L’autorizzazione è soggetta ad una tassa.[21]

4È vietato catturare invertebrati acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi alpini durante il periodo di divieto generale di pesca.

 

Statistica e controllo

Art. 8        1I detentori di patenti di pesca con reti (tipo P) devono registrare quotidianamente nell'apposito libretto il pescato giornaliero come pure le giornate di pesca senza catture.

2I detentori di patenti del tipo D e T, nonché i minori di 14 anni e i motulesi su sedie a rotelle, devono iscrivere con inchiostro indelebile nell’apposito libretto:

a)    all’inizio dell’attività, la data della giornata di pesca e il relativo settore;

b)    al più tardi al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, ogni pesce trattenuto nei corsi d’acqua, bacini e laghi alpini e ogni esemplare di trota marmorata e di temolo catturato accidentalmente e poi rilasciato;

c)    prima dello sbarco, rispettivamente al termine della battuta di pesca dalla riva, i pesci trattenuti nei laghi Verbano e Ceresio.[22]

3Le registrazioni sono da eseguire secondo le modalità fissate dall’Ufficio.

4I libretti di statistica devono essere inviati all'Ufficio entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

 

Gare di pesca

Art. 9        1Chi organizza gare di pesca deve richiedere l'autorizzazione per iscritto con almeno un mese di anticipo all'Ufficio.

2La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

a)    tipo di gara e regolamento;

b)    definizione del campo di gara;

c)    numero previsto di partecipanti;

d)    orari;

e)    tipo di pasturazione e quantitativi previsti.

3L'autorizzazione viene negata in particolare nei seguenti casi:

a)    documentazione incompleta;

b)    assenza di garanzie di corretto svolgimento;

c)    contrasto con la legislazione sulla pesca e sulla protezione delle acque;

d)    l'organizzatore non può garantire lo smercio del pesce catturato o l'eliminazione del pesce non commerciabile.

4I pesci catturati, se non protetti, non devono essere rilasciati.

5La gara deve svolgersi nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di pesca e ogni partecipante deve essere in possesso di una patente valida o di un permesso speciale rilasciato dall’Ufficio. Gli agenti della polizia della pesca possono verificare il regolare svolgimento e le patenti e i permessi dei partecipanti.[23]

6L'organizzatore fornisce entro 30 giorni un rapporto sul pescato suddiviso per specie.

 

Guardapesca volontari

Art. 10      Il Dipartimento del territorio fissa i criteri per la scelta dei guardapesca volontari ed emana le direttive concernenti l'organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.

 

Ritiro della patente e

del libretto di statistica[24]

Art. 11[25]    Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto di statistica a chi in particolare:

a)    pesca o cattura pesci al di fuori dei periodi o degli orari consentiti;

b)    cattura pesci sottomisura o oltre il numero consentito;

c)    pesca in zone di protezione;

d)    taglia la testa o la coda ai pesci catturati o li filetta prima di giungere al domicilio;

e)    si oppone a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge;

f)     usa attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo;

g)    iscrive volontariamente dati inveritieri circa il pescato nell’apposito libretto per la registrazione del pescato professionale.

 

TITOLO III

Patenti e libretti di statistica[26]

 

Rilascio della patente e del

libretto di statistica[27]

Art. 12      1Le patenti e i libretti di statistica sono rilasciati:

a)    dalle Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente;

b)    da qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone.[28]

2Le patenti di tipo P sono rilasciate dall’Ufficio per il tramite delle cancellerie dei Comuni di domicilio.[29]

3Previa comunicazione all’Ufficio, più Comuni possono delegare ad una sola Segreteria comunale il rilascio delle patenti e dei libretti di statistica.[30]

4I Comuni possono delegare il rilascio della patente turistica (tipo T) ad enti locali o privati, rimanendo responsabili dell’allestimento del rendiconto e del versamento delle riscossioni.

5Gli organizzatori di gare possono richiedere le necessarie patenti di tipo T2, nonché i permessi di breve durata, direttamente all’Ufficio.[31]

6L’istanza di rilascio revoca la patente ottenuta in contrasto ai disposti dell’art. 15 della Legge cantonale sulla pesca.

 

Rendiconti annuali

Art. 13[32]    1I Comuni trasmettono all’Ufficio, entro il 1° novembre di ogni anno, i rendiconti concernenti le patenti di pesca e i libretti di statistica rilasciati nel rispettivo Comune.

2Essi sono tenuti a conservare per un periodo minimo di 5 anni tutti i documenti relativi al rilascio delle patenti e dei libretti di statistica.

 

Condizioni particolari per il rilascio delle

patenti di tipo P

Art. 14[33]    1La patente professionale tipo P è rilasciata a chi intende esercitare la pesca quale professione principale o accessoria a scopo lucrativo.

2È data priorità al rinnovo delle patenti in scadenza. Il diritto al rinnovo decade per chi venisse privato del diritto di pesca per uno o più anni, a seguito di gravi o reiterate infrazioni.[34]

3La domanda per il rinnovo della patente di tipo P deve essere inoltrata annualmente all’Ufficio entro il 15 gennaio. Alla domanda vanno allegati:

a)    il libretto per la registrazione delle catture debitamente compilato;

b)    la comprova dell’avvenuto pagamento degli oneri sociali e della relativa affiliazione alla Cassa AVS quale pescatore professionista indipendente.

4La patente P1 è rilasciata a chi non è titolare di patenti professionali su altri laghi e dimostra di aver conseguito, nei due anni precedenti la domanda di ottenimento della patente, un pescato medio di almeno 2500 kg/anno.

5La patente P2 è rilasciata a chi non è titolare di patenti professionali su altri laghi e dimostra di aver conseguito, nei due anni precedenti la domanda di ottenimento della patente, un pescato medio di almeno 1000 kg/anno.

6In caso di comprovati e gravi impedimenti il Dipartimento può concedere delle deroghe.

7Il numero di patenti rilasciate a pescatori per l’esercizio della pesca nelle acque del Verbano e del Ceresio è proporzionato alle superfici pescabili dei rispettivi laghi (44 kmq per il Verbano e 27 kmq per il Ceresio).

8Per ogni patente di tipo P è richiesta una superficie minima di lago di 4 kmq per la categoria P1 e di 2 kmq per la categoria P2.[35]

9L’assegnazione di nuove patenti è decisa dal Dipartimento sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione esame nominata dall’ASSORETI.[36]

10Non sono rilasciate nuove patenti della categoria P1 a coloro che hanno un’attività lavorativa a tempo pieno in qualità di dipendenti.[37]

 

Legittimazione

Art. 15      1La patente e il libretto di statistica devono essere accompagnati da un documento di legittimazione valido.[38]

2Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'Autorità svizzera, munite di fotografie recenti.

 

Sostituzione della patente e del libretto

di statistica[39]

Art. 16[40]    In caso di smarrimento, le patenti di tipo P e D e i libretti di statistica possono essere sostituiti dall'Autorità che li ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 20.-- destinata al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

 

Rimborso della patente

Art. 17      La tassa delle patenti di tipo P può essere rimborsata in caso di decesso o malattia grave del titolare, previa richiesta all'Ufficio entro tre mesi dalla data di rilascio.

 

TITOLO IV

Fondo per la fauna ittica e la pesca

 

Amministrazione del Fondo

Art. 18      1L'Ufficio amministra il Fondo per la fauna ittica e la pesca.

2L'Ufficio concede finanziamenti o sussidi fino a fr. 10’000.--; la Divisione dell'ambiente fino a fr. 50’000.--.

 

TITOLO V

Protezione e valorizzazione

 

Zone di protezione

Art. 19      1Le zone di protezione sono istituite dal Consiglio di Stato con decreto e con le seguenti finalità:

a)    protezione di specie minacciate e ceppi geneticamente pregiati o particolari;

b)    protezione e cattura di riproduttori;

c)    protezione e cattura di novellame selvatico per ripopolamenti;

d)    protezione di luoghi naturalisticamente pregiati e sensibili;

e)    esclusione di luoghi pericolosi per il pescatore.

2La pesca è inoltre vietata nei laghi Verbano e Ceresio all'imbocco e allo sbocco dei fiumi ai sensi dell'art. 6 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.

3Di regola l'estensione delle zone di divieto di pesca è opportunamente delimitata con cartelli o gavitelli.

4Nel comprensorio di protezione delle Bolle di Magadino la pesca è regolata dall'Ordinanza cantonale del 30 marzo 1979.

 

Gambero[41]

Art. 20      1La pesca del gambero indigeno (Austropotamobius pallipes) è vietata in tutte le acque del Cantone.

2La pesca del gambero americano (Orconectes limosus) è permessa nei laghi Verbano e Ceresio ai detentori di patenti del tipo P.

3I gamberi non indigeni catturati devono essere uccisi prima dello sbarco, fatta eccezione per i detentori di patenti di tipo P che hanno ottenuto dall’Autorità competente in materia di pesca un’autorizzazione nominale per il trasporto e la commercializzazione di gamberi vivi di origine esotica. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta assieme alla domanda per il rinnovo della patente.[42]

4È vietato immettere gamberi non indigeni in acque libere o con esse comunicanti.

5...[43]

 

Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti

Art. 21      1Pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura.[44]

2Nel caso in cui non fosse possibile sfilare facilmente l'esca, il filo deve essere reciso vicino alle labbra del pesce.

3Chi pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del necessario per calare con cura il pesce in acqua.

4I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungono la lunghezza minima prescritta, devono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci possono essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo famigliare.[45]

 

 

 

 

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 22[46]    1Nei corsi d’acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario

cm 24

ad eccezione del fiume Ticino dalla confluenza del canale di scarico della centrale AET di Personico alla foce, nonché del fiume Moesa, dove vige la misura minima di 30 cm

trota lacustre

cm 40

 

trota marmorata

specie protetta nei corsi d’acqua

 

trota iridea

cm 22

 

salmerino fontinalis

cm 22

 

salmerino alpino

cm   0

ad eccezione dei laghi Cadagno, Gottardo, Gottardo Pompe, Naret Grande, Ritom, Rodont (San Carlo), Tom e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 24

salmerino namaycush

 

 

(trota canadese)

cm 28

 

temolo

specie protetta

 

coregone

cm 30

 

pesce persico

cm 18

ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15

anguilla

specie protetta

 

luccio

cm 45

 

 

2Nell’esercizio della pesca è vietato avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca.

3Nei corsi d’acqua è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 10 esemplari tra trote e salmerini.

Nei bacini e laghi alpini vari, numerati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica, è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 12 esemplari tra trote e salmerini. Nel calcolo non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 24 cm catturati nei laghi in cui vige la misura minima di 0 cm. Se trattenuti, essi devono comunque essere iscritti nella statistica.

Nel caso in cui si peschi durante la stessa giornata sia in corsi d’acqua che inbacini o laghi alpini, il numero complessivo massimo di catture tra trote e salmerini è di 12 esemplari, dei quali al massimo 10 catturati nei corsi d’acqua.

Il pescatore deve sospendere l’attività di pesca in uno di questi due ambienti al raggiungimento della rispettiva quota massima giornaliera.

4Durante l’esercizio della pesca nei corsi d’acqua un pescatore non può avere con sé più di 10 salmonidi.

5Non è consentito rilasciare pesci trattenuti vivi negli appositi contenitori allo scopo di catturarne altri.

6Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2 e 3.

 

Uso e commercio di pesci da esca

Art. 23[47]    1È ovunque vietato commerciare, portare con sé e usare quale esca:

a)    pesci vivi di specie non appartenenti alla fauna locale;

b)    pesci vivi o morti protetti o appartenenti a specie minacciate (Cfr. allegato 1 Ordinanza concernente la Legge federale sulla pesca, grado di minaccia da 1 a 3).

2L’uso di pesci vivi quale esca è consentito:

a)    nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa come agli allegati 1, 2 e 3;

b)    nei laghi alpini e bacini vari indicati sulla cartina allegata alla patente ed elencati nel libretto di statistica, unicamente laddove l’uso del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di ostacoli sommersi quali vegetazione acquatica, legname, sassaie;

c)    a condizione che vengano innescati solo per la bocca.[48]

 

Ripopolamenti

Art. 24      1L’Ufficio allestisce i piani di ripopolamento sulla base dei rilevamenti della popolazione ittica e della statistica di pesca, nonché emana le direttive in merito alle attività delle piscicolture che producono materiale da ripopolamento.[49]

2Ogni immissione di pesci o gamberi nelle acque libere o con esse comunicanti deve essere autorizzata dall'Ufficio.

3Le immissioni devono avvenire alla presenza di un rappresentante designato dall'Ufficio che redige un rapporto di semina.

 

Catture eccezionali

Art. 25      L'Ufficio può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

 

Interventi tecnici

Art. 26      1L'Ufficio, direttamente o per il tramite delle unità amministrative competenti, autorizza gli interventi tecnici sui corpi d'acqua, ordina la sospensione delle attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

2In particolare l'autorizzazione è negata quando i lavori causano danni a biotopi pregiati o alla riproduzione naturale delle specie principali o minacciate.

 

TITOLO VI

Associazioni e commissioni

 

Associazioni riconosciute

Art. 27      1Le Associazioni comunicano al Dipartimento del territorio la composizione degli organi sociali e i mutamenti statutari. Esse presentano annualmente un rapporto sull'attività e, in particolare, sulla destinazione di eventuali sussidi.

2Il riconoscimento può essere revocato se l'attività dell'Associazione è in contrasto con la legislazione vigente in materia di pesca o in caso di gravi infrazioni alla stessa da parte del loro comitato o di loro membri con l'accordo dello stesso.

 

Corso di introduzione alla pesca

Art. 28[50]    1La Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP) organizza almeno una volta all’anno il corso di introduzione alla pesca per coloro che hanno compiuto almeno il 13° anno di età.

2La FTAP ne rende note per tempo attraverso i suoi canali e la stampa le date, le località nonché le modalità e le tasse.

3La FTAP designa i responsabili organizzativi e didattici e ne comunica i nominativi all’Ufficio.

4L’Ufficio emana le direttive sui contenuti del corso e può verificare lo svolgimento del corso inviando suoi esperti.

 

Esame per nuovi titolari di patenti di tipo P

Art. 28a[51]   1L’ASSORETI comunica per tempo la data e la località dell’esame, designa i responsabili organizzativi e gli esaminatori.

2L’Ufficio emana le direttive inerenti le materie e le modalità dell’esame e ne verifica il corretto svolgimento.

 

Commissione consultiva

Art. 29      1La Commissione consultiva della pesca è nominata dal Consiglio di Stato, tenuto conto di un’equa rappresentanza delle cerchie interessate. Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento del territorio.[52]

2Ogni qualvolta le circostanze lo esigano, alle riunioni della Commissione possono essere convocati esperti.

3La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

 

TITOLO VII

Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

 

Reati

Art. 30[53]    I reati previsti all’art. 34 cpv. 2 della Legge cantonale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dalla Divisione dell’ambiente. La procedura è fissata dalla Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Ricorsi

Art. 31[54]    Contro le decisioni delle competenti unità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 32-32a       ...[55]

 

Entrata in vigore

Art. 33      Ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'Interno[56], il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[57]

 

 

Pubblicato nel BU 1996, 426 e BU 1997, 37.

 

 

Allegato 1[58]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Esercizio della pesca nel lago Maggiore (Verbano)

 

Art. 1[59]      1Periodi di divieto e lunghezze minime[60]

Specie

Periodo di divieto

Lunghezza minima

Trota(3)

dal 26 settembre al 20 dicembre

40 cm

Salmerino(3)

dal 15 novembre al 24 gennaio

25 cm

Coregone lavarello(3)

dal 15 novembre al 24 gennaio

30 cm

Coregone bondella(3)

dal 15 novembre al 24 gennaio

25 cm

Temolo

specie protetta

 

Luccio(3)

dal 15 marzo al 30 aprile

45 cm

Pesce persico(3)

dal 1° aprile al 31 maggio

18 cm

Persico trota(2)

dal 1° maggio al 30 giugno

20 cm

Lucioperca(3)

dal 1° aprile al 31 maggio

40 cm

Carpa

dal 1° giugno al 30 giugno

30 cm

Agone(1)

dal 15 maggio al 15 giugno

20 cm

Tinca

dal 1° giugno al 30 giugno

25 cm

Anguilla

specie protetta

 

Alborella

specie protetta

 

Pigo

specie protetta

 

Barbo

dal 15 maggio al 15 giugno

nessuna

Gambero indigeno

specie protetta

 

 

(1)    La pesca con reti dell’agone è vietata. Gli agoni accidentalmente catturati da pescatori con reti devono essere consegnati al Centro di raccolta carcasse a Giubiasco, secondo le indicazioni del Veterinario cantonale, per la loro distruzione. Il consumo degli agoni catturati dai pescatori dilettanti deve attenersi alle disposizioni emanate dal Laboratorio cantonale. Il commercio di agoni catturati nel Verbano è vietato.

(2)    I persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.

(3)    Ai titolari di patenti tipo D e T  è consentita la cattura giornaliera di un massimo di:

–     15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;

–     50 pesci persici;

–     5 lucioperca;

–     2 lucci.

2Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo.

3I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

 

Orari di pesca

Art. 2[61]      1La pesca con attrezzi del tipo canna, bilancino, nonché della categoria traina è permessa durante gli orari seguenti:

gennaio:                         dalle ore 7.00 alle ore 18.00

febbraio:                        dalle ore 6.00 alle ore 19.00

marzo:                            dalle ore 6.00 alle ore 20.00

aprile:                             dalle ore 5.00 alle ore 20.30

maggio:                         dalle ore 4.00 alle ore 21.00

giugno, luglio e agosto:  dalle ore 4.00 alle ore 21.15

settembre:                      dalle ore 5.00 alle ore 20.30

ottobre:                          dalle ore 6.00 alle ore 19.00

novembre:                      dalle ore 6.00 alle ore 18.00

dicembre:                       dalle ore 7.00 alle ore 18.00

2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.

3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:

nei mesi di gennaio e febbraio:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di marzo:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di aprile:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;

nel mese di settembre:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nel mese di ottobre:

posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di novembre e dicembre:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.

4Durante il periodo in cui vige l’ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un’ora.

 

Attrezzi di pesca consentiti

Art. 3        1Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nella tabella 1.

2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie traina e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.[62]

 

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca

Art. 4[63]      1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

2Le reti e i bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.[64]

3Per le reti volanti e da posta descritte nella Tabella 1 punto 2 è consentito l’uso esclusivamente quando:

a)    lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;

b)    lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.

4Ogni attrezzo del tipo rete o bertovello deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo della grandezza minima di cm. 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall’Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.

5Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all’inizio e alla fine.

6Il porto di attrezzi pronti all’impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.

7Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

 

Ausiliari

Art. 5[65]      Nell’esercizio della pesca con reti o con attrezzi della categoria traina il pescatore può farsi aiutare da un’altra persona senza patenti.

 

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[66]      Nel lago Maggiore è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

–     l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;

–     l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna;

–     la pesca subacquea;

–     l’uso di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;

–     lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;

–     tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;

–     posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere mantenuta una distanza minima di 50 m: Ascona (Patriziale), Brissago (Porto Resiga), Mappo, Porto Ronco (Crodolo);

–     avere con sé pesci sottomisura, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4. È pure vietato farne uso quale esca.

 

Tabella 1:[67] Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano).

 

Allegato 1: art. 3

 

 

Attrezzo

Specie di riferimento

Maglia minima

Altezza massima

Lunghezza massima

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

 

1. Reti volanti(1)

1.1

Riadaresc

Coregone lavarello

≥ 37 mm

150 maglie

750 m

Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 10 gennaio con maglia ≥ 40 mm e ad una distanza di almeno 200 metri dalla riva.

1.2

Reet de bundela

Coregone bondella

32-35 mm

150 maglie

750 m (1000 m dal 24/01 al 15/07)

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio per una lunghezza massima di1000 metri.

 

2. Reti da posta(1)

2.1

Riadaresc reet de bundela

Coregoni Lucioperca

≥ 32 mm

150 maglie

500 m

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio.

Lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 250 metri.

Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 20 metri e obbligo di ancorare la rete ad entrambe le estremità.

2.2

Gardonera

Gardon

24-30 mm

150 maglie

150 m

Consentita solo durante il divieto del persico.

Ogni gavitello o «segno» non può avere più di 3 metri di corda.

La rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata a partire dalla corona verso il largo perpendicolarmente alla riva.

 

3. Reti da fondo

3.1

Voltana

Pesce persico

25-28 mm

30 maglie

360 m

Proibito durante il divieto del persico.

Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posare la rete a profondità comprese tra i 10 e i45 metri.

3.2

Reet de bundela

Bondella

32-43 mm

75 maglie

500 m

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è ammessa soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio.

Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 30 metri.

3.3

Reet de pes bianc

Lucioperca

≥ 45 mm

50 maglie

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto del lucioperca.

Obbligo di posa su fondali superiori a 20 metri dal 15 al 31 marzo.

 

4. Tremagli

4.1

Tremaglio per persico

Persico Bottatrice

Gardon

25-28 mm

2 m

250 m

Proibito durante il divieto del pesce persico e dei coregoni.

4.2

Tremaglio per luccio

Luccio Lucioperca

≥ 45 mm

2 m

250 m

Proibito durante il divieto del luccio, del lucioperca e dei coregoni.

 

5. Bertovelli

 

Bertovello

Specie varie

-

2 m

Diametro massimo 0,8 m

Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.

 

(1)    Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1500 metricomplessivi di reti della categoria «volante» e «da posta».

       Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.

 

Tabella 2: Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano).

 

Allegato 1: art. 3

 

Attrezzo

Specie di riferimento

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

Canna da pesca con o senza mulinello

Varie specie

È consentito l’uso massimo di non più di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.

 

Pesca al traino(1)

Canna con o senza downrigger

Trota

Proibito durante il divieto della trota.

Consentite 6 canne per imbarcazione e il limite di 10 esche per pescatore è sostituito dal limite di 25 esche per imbarcazione, cumulativo per tutti gli attrezzi.

Molagna

Trota

Proibito durante il divieto della trota.

Tirlindana

Pesce persico

Proibito durante il divieto del persico.

Cavedanera

Trota

Proibito durante il divieto della trota.

 

Cattura di pesci da esca(2)

Bilancino

Pesce da esca

La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 metri.

Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.

Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del sole.

Nassetta

Pesce da esca

La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.

Bottiglia

Pesce da esca

Nessuna specifica.

 

(1)    Per quanto riguarda la pesca a traina (con molagna, cavedanera, tirlindana, canna da pesca) è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione. Nel rispetto di questo limite cumulativo, la tirlindana non può avere più di 8 esche e la cavedanera non può avere più di 8 esche (in caso di utilizzo di una sola cavedanera per imbarcazione) o di 6 esche (in caso di utilizzo contemporaneo di 2 cavedanere).

(2)    Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei «pesci da esca», che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore.

       Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

 

 

Allegato 2[68]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Esercizio della pesca nel lago di Lugano (Ceresio)

 

Art. 1[69]      1Periodi di divieto e lunghezze minime[70]

Specie

Periodo di divieto

Lunghezza minima

Trota(2)

dal 26 settembre al 20 dicembre

40 cm

Salmerino(2)

dal 15 novembre al 24 gennaio

25 cm

Coregone(2)

dal 15 novembre al 24 gennaio

30 cm

Luccio(2)

dal 15 marzo al 30 aprile

45 cm

Pesce persico(2)

dal 1° aprile al 31 maggio

18 cm

Persico trota(1)

dal 1° maggio al 30 giugno

20 cm

Lucioperca(2)

dal 1° aprile al 31 maggio

40 cm

Carpa

dal 1° giugno al 30 giugno

30 cm

Agone

dal 15 maggio al 15 giugno

20 cm

Tinca

dal 1° giugno al 30 giugno

25 cm

Anguilla

specie protetta

 

Alborella

specie protetta

 

Pigo

specie protetta

 

Barbo

dal 15 maggio al 15 giugno

nessuna

Gambero indigeno

specie protetta

 

 

(1)    I persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.

(2)    Ai titolari di patenti tipo D e T  è consentita la cattura giornaliera di un massimo di:

–     15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;

–     50 pesci persici;

–     5 lucioperca;

–     2 lucci.

2I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

 

Orari di pesca

Art. 2[71]      1La pesca con attrezzi del tipo canna, bilancino, nonché della categoria traina è permessa durante gli orari seguenti:

gennaio:                         dalle ore 7.00 alle ore 18.00

febbraio:                        dalle ore 6.00 alle ore 19.00

marzo:                            dalle ore 6.00 alle ore 20.00

aprile:                             dalle ore 5.00 alle ore 20.30

maggio:                         dalle ore 4.00 alle ore 21.00

giugno, luglio e agosto:  dalle ore 4.00 alle ore 21.15

settembre:                      dalle ore 5.00 alle ore 20.30

ottobre:                          dalle ore 6.00 alle ore 19.00

novembre:                      dalle ore 6.00 alle ore 18.00

dicembre:                       dalle ore 7.00 alle ore 18.00

2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.

3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:

nei mesi di gennaio e febbraio:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di marzo:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di aprile:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;

nel mese di settembre:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nel mese di ottobre:

posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di novembre e dicembre:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.

4Durante il periodo in cui vige l’ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un’ora.

 

Attrezzi di pesca consentiti

Art. 3        1Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nella tabella 1.

2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie traina e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.[72]

 

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca

Art. 4[73]      1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

2Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.

3Per le reti volanti e da posta descritte nella Tabella 2 punto 2 è consentito l’uso esclusivamente quando:

a)    lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;

b)    lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.

4Ogni attrezzo del tipo rete o bertovello deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo della grandezza minima di cm. 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall’Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.

5Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all’inizio e alla fine.

6Il porto di attrezzi pronti all’impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.

7Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

 

Ausiliari

Art. 5[74]      Nell’esercizio della pesca con reti o attrezzi della categoria traina il pescatore può farsi aiutare da un’altra persona senza patenti.

 

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[75]      Nel lago di Lugano è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

–     l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;

–     l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna;

–     la pesca subacquea;

–     l’uso di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;

–     lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell’acqua;

–     tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;

–     posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere mantenuta una distanza minima di 50 m: Barbengo (Torrazza), Brusino, Maroggia, Morcote (Vedo Arbostora);

–     avere con sé pesci sottomisura, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 21 cpv. 4. È pure vietato farne uso quale esca.

 

 

Tabella 3: Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio).

 

Allegato 2: art 3

 

 

Attrezzo

Specie di riferimento

Maglia minima

Altezza massima

Lunghezza massima

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

 

1. Reti volanti(1)

1.1

Riadaresc

Coregone lavarello

≥ 40 mm

150 maglie

750 m

Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 20 dicembre con maglia ≥ 50 mm e ad una distanza di almeno 100 mdalla riva.

1.2

Pantera

Agone

28-37 mm

200 maglie

500 m

Proibito durante il divieto dell’agone.

Ogni gavitello o «segno» non può avere più di 3 metri di corda.

 

2. Reti da posta(1)

2.1

Riadaresc

Coregone Lucioperca

≥ 40 mm

150 maglie

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 20 dicembre con maglia ≥ 50 mm  e ad una distanza di almeno 100 mdalla riva.

Obbligo di posa a non meno di100 metri dalla riva durante il divieto del lucioperca.

2.2

Pantera

Agone

Gardon

28-37 mm

200 maglie

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto dell’agone e del coregone.

Ogni gavitello o «segno» non può avere più di 3 metri di corda.

Durante il divieto del persico la rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata ad entrambe le estremità a partire dalla corona verso il largo perpendicolarmente alla riva.

 

3. Reti da fondo

3.1

Voltana

Persico

28–40 mm

100 maglie

500 m

Proibito durante il divieto del persico.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

3.2

Antanella

Luccio Lucioperca Carpa Tinca

≥ 45 mm

70 maglie

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca.

Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

 

4. Tremagli

4.1

Tremaglio per persico

Persico Bottatrice

Gardon

28–40 mm

2 m

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto del pesce persico.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

4.2

Tremaglio per tinca carpa luccio

Luccio Lucioperca Tinca Carpa

≥ 45 mm

2 m

500 m

300 m per la P2

Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

 

5. Bertovelli

 

Bertovello

Specie varie

2 m

Diametro massimo 0,8 m

Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.

 

(1)    Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1000 metricomplessivi di reti delle categorie «volante» e «da posta».

       Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.

 

Tabella 4: Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio).

 

Allegato 2: art 3

 

Attrezzo

Specie di riferimento

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

Canna da pesca con o senza mulinello

Varie specie

È consentito l’uso massimo di non più di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.

 

Pesca alla traina(1)

Canna con o senza downrigger

Trota

Proibito durante il divieto della trota.

Consentite 6 canne per imbarcazione e il limite di 10 esche per pescatore è sostituito dal limite di 25 esche per imbarcazione, cumulativo per tutti gli attrezzi.

Molagna (Tirlindana da trota)

Trota

Proibito durante il divieto della trota.

Tirlindana

Pesce persico

Proibito durante il divieto del persico.

Cavedanera

Trota

Proibito durante il divieto della trota.

 

Cattura di pesci da esca(2)

Bilancino

Pesce da esca

La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 m.

Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.

Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del sole.

Nassetta

Pesce da esca

La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.

Bottiglia

Pesce da esca

Nessuna specifica.

 

(1)    Per quanto riguarda la pesca a traina (con molagna, cavedanera, tirlindana, canna da pesca) è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione. Nel rispetto di questo limite cumulativo, la tirlindana e la cavedanera non possono avere più di 8 esche ciascuna. Sul Lago di Lugano è consentito l’uso di al massimo una cavedanera.

(2)    Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei «pesci da esca», che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore.

       Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

 

 

Allegato 3[76]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Disposizioni per il fiume Tresa

 

Gestione della pesca

Art. 1[77]      Ai fini della gestione e in base alle caratteristiche ambientali il fiume Tresa viene classificato come corso d’acqua con vocazione prevalente a ciprinidi.

 

Periodi di protezione

Art. 2        1La pesca è consentita tutto l’anno.

2Per le singole specie ittiche valgono i periodi di divieto stabiliti per il lago di Lugano, fatta eccezione per le trote, per le quali la pesca è vietata dal 30 settembre al 15 marzo.

3I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno di divieto.

 

Orari di pesca

Art. 3        1La pesca notturna è consentita esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.

2Nel resto del corso d’acqua la pesca è consentita negli orari seguenti:

-      per i mesi da marzo a settembre, quelli previsti dall’art. 4 cpv. 1 del Regolamento;

-      per i mesi da ottobre a febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

3Durante il periodo in cui vige l’ora estiva, gli orari indicati sono posticipati di un’ora.

 

Attrezzi di cattura permessi

Art. 4        1Su tutto il corso del fiume, la pesca è consentita unicamente ai detentori di patenti delle categorie D1 e T1, nonché ai minori di 14 anni e ai motulesi su sedie a rotelle, con l’uso di una sola canna per pescatore.

Nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località è pure consentito l’uso degli attrezzi per la cattura di pesci da esca: bilancino, nassetta, bottiglia; secondo le modalità e le limitazioni previste nella tabella 4 dell’allegato 2.[78]

2L’uso del pesciolino vivo da esca è consentito con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

 

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 5        Su tutto il corso del fiume è vietato:

a)    l’impiego di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo quale esca;

b)    ogni forma di pasturazione;

c)    usare lenze con più di 10 fili laterali;

d)    usare sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;

e)    lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata in acqua;

f)     tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all’abitazione;

g)    l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;[79]

h)    avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca;[80]

i)     praticare la pesca subacquea;[81]

l)     usare ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per l’attrezzo canna.[82]

 

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 6        1Possono essere trattenuti solo esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le lunghezze minime seguenti:[83]

trota fario              cm 24

trota lacustre         cm 40

trota mormorata     specie protetta

trota iridea             cm 22

salmerini               cm 25

coregoni               cm 30

temolo                  specie protetta

luccio                    cm 45

persico reale         cm 18

persico trota          cm 20

lucioperca             cm 40

tinca                     cm 25

carpa                    cm 30

barbo                    cm 20

alborella                specie protetta

pigo                      specie protetta

anguilla                 specie protetta

2Per pescatore e per giornata di pesca è permessa:

a)    la cattura di un massimo di 12 capi di salmonidi;

b)    la cattura di un massimo di kg 5,0 per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus («gardon»). Il limite indicato può essere superato solo per l’apporto di peso dovuto alla cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

3Le trote marmorate di qualsiasi taglia catturate devono essere rilasciate con la massima cura. Le catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa.

 

Divieto di cattura

Art. 7        La cattura dei gamberi è sempre vietata.

 

Disposizioni finali

Art. 8        Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolamento.

 

 

 


[1]  Ingresso modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.

[2]  Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.

[3]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014; 570; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU 2003, 292; BU 2004, 354; BU 2005, 369; BU 2008, 685.

[4]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2003, 292; BU 2005, 369.

[5]  Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.

[6]  Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.

[7]  Cpv. abrogato dal R 4.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 495.

[8]  Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedenti modifiche: BU 1997, 567.

[9]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

[10]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

[11]  Cpv. modificato dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2001, 405.

[12]  Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[13]  Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[14]  Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[15]  Cpv. abrogato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[16]  Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.

[17]  Lett. modificata dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2008, 685.

[18]  Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[19]  Lett. introdotta dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.

[20]  Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543.

[21]  Cpv. modificato dal R 24.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 457.

[22]  Cpv. modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 495; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2006, 457; BU 2009, 598; BU 2013, 429; BU 2014, 570.

[23]  Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.

[24]  Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[25]  Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685.

[26]  Sottotitolo modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[27]  Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[28]  Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[29]  Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.

[30]  Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[31]  Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[32]  Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[33]  Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedenti modifiche: BU 2003, 292; BU 2006, 457.

[34]  Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.

[35]  Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424; precedente modifica: BU 2009, 548.

[36]  Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.

[37]  Cpv. introdotto dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.

[38]  Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[39]  Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[40]  Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[41]  Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.

[42]  Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.

[43]  Cpv. abrogato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.

[44]  Cpv. modificato dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.

[45]  Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999, 366.

[46]  Art. modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 495; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU 2001, 405; BU 2002, 23; BU 2004, 352; BU 2004, 376; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 372; BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2014, 570.

[47]  Art. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543; precedenti modifiche: BU 2004, 354; BU 2005, 370.

[48]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

[49]  Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.

[50]  Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999, 5.

[51]  Art. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.

[52]  Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.

[53]  Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 597.

[54]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.

[55]  Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 126; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU 2004, 380; BU 2007, 732; BU 2009, 548.

[56]  Approvazione federale: 6 gennaio 1997 - BU 1997, 37.

[57]  Entrata in vigore: 13 dicembre 1996 - BU 1996, 426.

[58]  Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 371; BU 2006, 458; BU 2007, 732, 734 e 737.

[59]  Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedente modifica: BU 2009, 225.

[60]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2011, 543; BU 2012, 497; BU 2013, 429.

[61]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2013, 429.

[62]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2013, 429.

[63]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2010, 424; BU 2013, 429.

[64]  Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[65]  Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 429.

[66]  Art. modificato dal R 4.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 495; precendenti modifiche: BU 2007, 792; BU 2008, 685; BU 2012, 497; BU 2013, 429; BU 2014, 570.

[67]  Tabella modificata dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2008, 239; BU 2009, 186; BU 2009, 548; BU 2010, 424; BU 2011, 543; BU 2012, 497.

[68]  Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 379; 2006, 459 e 478.

[69]  Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.

[70]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2013, 429.

[71]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2013, 429.

[72]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2013, 429.

[73]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2010, 424.

[74]  Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 429.

[75]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2012, 497; BU 2013, 429.

[76]  Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 384; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 366 e 379; BU 2003, 292 e 329; BU 2004, 354.

[77]  Art. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

[78]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2009, 548.

[79]  Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[80]  Lett. modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.

[81]  Lett. modificata dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497; precedente modifica: BU 2008, 685.

[82]  Lett. introdotta dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 497.

[83]  Cpv. modificato dal R 14.10.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570; precedente modifica: BU 2013, 429.

 


[i]  Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424; precedenti modifiche: BU 2004, 354; BU 2005, 369; BU 2007, 732.

 

Fonte: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/464